F.A.Q. (Frequently asked questions)

È disponibile a offrire servizi di interpretariato e traduzione anche fuori sede?

Certamente sì. Ale&co ha sede in Toscana,tuttavia nel caso ci sia bisogno di un interprete e traduttore siamo disposti a fare delle trasferte in tutta Italia e all'estero, anche per lunghi periodi di tempo.

Qual'è la differenza tra traduttore e interprete?

Il traduttore lavora su un testo di tipo scritto, già concluso, che traduce a distanza di tempo e in assenza dell'autore. L'interprete, invece, lavora su un discorso di tipo orale che traduce quasi in tempo reale al pubblico presente, in piccole porzioni a mano a mano che il relatore parla e con pochissimo tempo a disposizione.

Traduzione Asseverata, cosa significa?

Le traduzioni giurate (o asseverate o ancora asseverazioni) sono traduzioni rese ufficiali con un giuramento da prestare di fronte al tribunale, al giudice di pace o al notaio. Esse sono necessarie per presentare alcuni tipi di documentazione alle autorità nazionali ed estere. Solo il traduttore iscritto all'albo dei CTU del tribunale potrà prestare giuramento presso la cancelleria del Tribunale, pertanto si parla di traduttore giurato. Il fascicolo del documento composto così da originale e traduzione, verrà inserito nel libro cronologico dell'ufficio asseverazioni. Quest'ultimo, si assume la responsabilità civile e penale firmando e timbrando la propria traduzione giurata utilizzando uno specifico verbale di asseverazione.

Cosa significa legalizzazione e Apostilla dell'Aja?

Oltre alla procedura di asseverazione, i documenti asseverati che dovranno essere validi all'estero necessitano la legalizzazione (procedura che si espleta presso la Procura del Tribunale). Per i paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 1961, è necessario invece l' apposizione di Apostille

Apostille

Si tratta di una validazione apposta sul documento originale rilasciato dalle autorità competenti del Paese emittente, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.

Conseguentemente, qualora vi sia la necessità di fare valere in Italia un qualsiasi documento prodotto in un Paese Estero che abbia aderito alla Convenzione dell' Aia del 5 ottobre 1961(**), non sarà necessario recarsi presso le Ambasciate italiane per chiederne la legalizzazione, ma basta recarsi all'autorità interna di quello Stato, designata con la adesione alla Convenzione stessa, per ottenere la annotazione della cosiddetta apostille sul documento. Stesso discorso vale per il caso contrario ovvero un documento prodotto in Italia da far valere in un Paese che ha aderito alla Convenzione.

(**)

Tra i Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell'Aia del 1961 - cui si rinvia, per l'individuazione delle autorità competenti in ciascun Paese per l'apposizione dell'Apostille – figurano: Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Bahamas, Barbados, Belize,Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Botswana, Brunei, Cipro, Croazia, El Salvador,Federazione Russa, Fiji, Giappone, Israele, Jugoslavia, Lesotho, Lettonia, Liberia,Lituania, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Niue, Panamá, Repubblica Ceca,Romania, San Christopher e Nevi, San Marino, Seychelles, Slovenia, Stati Uniti D'America, Sudafrica, Suriname, Svizzera, Swaziland, Tonga, Turchia, Ucraina, Ungheriae Venezuela.

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